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se viaggiare significa avere la mente aperta per capire, approfondire, conoscere e tornare arricchiti allora ci troveremo bene assieme.

01/01/1970
Destinazioni

Condizioni generali di contratto

CONDIZIONI GENERALI

1) PREMESSA.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 206/05 Codice del Consumo - Servizi Turistici - i Clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico.
Ai sensi dell’art. 84 comma 1 del D. Lgs. 206/05: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘tutto compreso’, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli  elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione i viaggio consegnata al consumatore.
Detto contratto, sia che abbia a fornire servizi in erritorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 7/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di iaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 206/05.
3) PRENOTAZIONI
a) La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto al cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico all’art. 87 comma 2 del D. Lgs. 206/05 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
b) Il presente catalogo non costituisce offerta al pubblico. Aemme Viaggi si riserva di effettuare verifiche in ordine alla disponibilità dei posti e alla compatibilità del Cliente con la tipologia di viaggio richiesta.
4) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo, ivi inclusa l’intera quota di “spese di apertura pratica“, mentre il saldo ovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza salvo ove diversamente indicato su particolari pacchetti di viaggio. Per le prenotazioni effettuate in epoca successiva alla data sopra indicata, l’intero ammontare dovrà essere versato, in unica soluzione, al momento della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte dell’organizzatore delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne a risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.
Peraltro l’organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti direttamente effettuati dal consumatore al proprio mandatario agente i viaggio, sempre che le relative somme siano tate effettivamente e tempestivamente trasmesse all’Agenzia Viaggi all’organizzatore.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti  tassi di cambio applicati al pacchetto in questione per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.
Le modifiche richieste dal consumatore a prenotazioni già accettate obbligano l’organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%.
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo:
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento n cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate nei precedenti commi, sarà addebitato - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4, 1° comma ed oltre al costo individuale di gestione pratica
- il corrispettivo per il recesso nella misura di:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza
- 100% oltre tali termini.
Nessun rimborso dopo tali termini sarà accordato al consumatore che non si presenti alla partenza o decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
Le somme sopra indicate dovranno inoltre essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Eccezioni:
Alcuni strutture ricettive prevedono condizioni di annullamento diverse e più restrittive rispetto a quelle qui sopra presentate: i dettagli saranno forniti dai nostri uffici di prenotazione.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 6), sempre che l’annullamento non dipenda da fatto allo stesso imputabile.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo/offerta in internet o nel Programma fuori catalogo/sito internet, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 6), l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. e D. Lgs. 206/05), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione proposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
9) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 del D. Lgs. 206/05) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata
entro il termine di cui al precedente punto a).
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo/internet soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o dépliant/internet una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
12) REGIME DI RESPONSABILITà
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n. 2 CCV e di “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno” e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o di forza maggiore.
15) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
All’atto della prenotazione il consumatore è tenuto a stipulare polizza di assicurazione contro il pagamento delle spese di annullamento previste a suo carico dall’art. 6 delle presenti condizioni generali. Il consumatore pertanto, all’atto dell’iscrizione potrà alternativamente: 1) sottoscrivere la polizza di assicurazione presentatagli unitamente alla richiesta di prenotazione; 2) fornire dimostrazione scritta dell’avvenuta stipulazione da parte sua di altra polizza con medesimo oggetto, condizioni e massimali assicurativi. Nessuna richiesta di prenotazione sarà accettata se priva di questi requisiti.
17) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 D. Lgs. 206/05), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggio all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
ADDENDUM
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
a) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt da 17 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
b) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3, 1° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9, 1° comma; art. 10; art. 14; art. 16. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico, organizzatore, viaggio, etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.).

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